Non c’è «contrasto con il Codice di Autodisciplina». Così ha deciso il garante per la pubblicità sul caso Megan Gale: lo spot di Iliad continuerà ad andare in onda porché secondo l’Autorità il ricorso di Fastweb non era fondato. La società aveva accusato Iliad di concorrenza sleale. Secondo il Giurì, però, l’accusa non regge: non ci sarebbe alcun «contrasto con numerose norme del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale e del codice civile», come aveva invece denunciato Fastweb nel suo ricorso. In quel documento i vertici di Fastweb – che dal 1° gennaio 2026 ha ufficialmente comprato Vodafone – sostenevano che la campagna di Iliad fosse «volutamente e dichiaratamente incentrata sul valore evocativo del personaggio, molto forte presso il target di riferimento». Questo perché la protagonista dello spot, Megan Gale, è stata per 9 anni testimonial di Vodafone (che prima era Omnitel).

Stessa attrice, stesso colore del suo abito, ma diverso gestore telefonico. Questo è il messaggio “incriminato”, secondo Fastweb. Ma non secondo il Garante, che dopo aver esaminato gli atti e sentite le parti, nella pronuncia n.11/2026 ha stabilito che «le comunicazioni esaminate non sono in contrasto con il Codice di Autodisciplina».